Condannato a 3 anni per peculato l’imprenditore bellunese Luciano Pasin
Secondo le indagini delle Fiamme Gialle Pasin, in qualità di amministratore di sostegno, era riuscito a sottrarre a una donna oltre 350mila euro
Tre anni di carcere per peculato.
Condannato a 3 anni per peculato l’imprenditore bellunese Luciano Pasin
Si tratta di un noto imprenditore bellunese 78enne, Luciano Pasin, già tutore giudiziale di un proprio congiunto. Proprio Pasin, nel dicembre 2019, era stato destinatario di un decreto di sequestro preventivo, emesso dal giudice del Tribunale di Belluno e finalizzato alla confisca “diretta” e “per equivalente” di immobili e disponibilità finanziarie, per un valore complessivo pari ad 303.043,44 euro.
In esecuzione del decreto, la guardia di finanza ha quindi provveduto al sequestro di circa 5.000 euro sui conti correnti e, dal momento che risultavano incapienti, ha applicato la misura ablatoria su sette immobili a Belluno (quattro appartamenti e tre garage) e su due immobili (appartamento e garage) a Treviso, intestati pro-quota all’indagato.
Le indagini, dirette e coordinate dalla Procura della Repubblica di Belluno e condotte dagli investigatori del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della guardia di finanza bellunese con il supporto del nuovo amministratore di sostegno, hanno infatti consentito di accertare che, in relazione alla tutela legale di una donna, interdetta dal Tribunale di Belluno nel 2008 e deceduta nel 2021, l’imprenditore aveva svolto il proprio incarico adottando, fin da subito, una gestione del patrimonio gravemente negligente e sconsiderata, sfociata nell'illecita condotta penale del reato di peculato.
In questo, sarebbe stato aiutato anche della protutrice (avvocato, nonché figlia del condannato) che si era occupata insieme a lui della gestione del patrimonio. Nel 2020 gli era stato notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari poiché, in qualità di tutore, aveva posto in essere svariati episodi di mala gestio, dapprima appropriandosi della quota di legittima di 350.000 euro, spettante alla sorella a titolo di eredità lasciata dal padre defunto e, successivamente, di ingenti somme di denaro, sottratte dal conto corrente della tutelata per complessivi 84.607,96 euro, sino ad arrivare alla vendita, nel 2016, di un immobile di famiglia, in comproprietà al 50% con la sorella, a Belluno, appropriandosi ed utilizzando per fini propri l'intera somma ricavata, senza riversare alla tutelata la quota di spettanza.
Pasin ha ora rifuso le somme che doveva allo Stato per i danni arrecati e ha risarcito gli altri coeredi.
Richiesta di rettifica
Specificando che il nostro articolo riporta fedelmente il testo della nota stampa (autorizzata dalla competente Autorità giudiziaria) diffusa il 13 dicembre 2024 dal Comando provinciale di Belluno della Guardia di Finanza, riceviamo e pubblichiamo la seguente richiesta di rettifica ex art. 8 Legge 47/1948:
Letto quanto pubblicato dalla Vs. testata a seguito della sentenza di condanna emessa in data 11.12.2024 nel procedimento penale svoltosi nei confronti del sig. Luciano Pasin, Vi significo quanto segue.
"In relazione alla tutela legale di una donna interdetta dal tribunale nel 2008 e deceduta nel 2021 il predetto imprenditore aveva svolto il proprio incarico adottando fin da subito una gestione del patrimonio gravemente negligente e sconsiderata, sfociata nell'illecita condotta penale del reato di peculato art. 314 c.p.- attesa la natura pubblica della tutela e la qualità di pubblico ufficiale del tutore dell'interdetto in ciò avvalendosi anche della cooperazione della protutrice (avvocato nonché figlia del condannato) la quale si era parimenti occupata della gestione del patrimonio."
Questa circostanza è totalmente falsa e ha offeso gravemente la reputazione personale e professionale della sottoscritta. Infatti, secondo quanto chiarito dal GUP nell'ordinanza del 28.11.2019 (proc. n. 1504/2019 RGNR, 1585/2019 RG GIP): "il pro tutore ha la funzione di sostituire il tutore nel caso che egli sia impossibilitato allo svolgimento della sua funzione non di controllarlo né è responsabile della sua gestione poiché è il giudice tutelare che ha tale funzione di vigilanza" e con riferimento al caso di specie aggiunge: "Non vi sono fatti oggettivi sufficienti dai quali derivare la partecipazione anche solo morale di Marinella Pasin nella condotta illecita del tutore difettando indizi concreti della sua conoscenza della mala gestione del patrimonio dell'interdetta e di un suo diretto coinvolgimento nei singoli atti di appropriazione indebita. Va pertanto rigettata la domanda di sequestro svolta nei confronti di Pasin Marinella in difetto del fumus boni iuris del reato nei termini a lei contestati. Ed effettivamente la pubblica accusa che muove una imputazione di tipo concorsuale e che in motivazione deduce la sussistenza dei presupposti "per il sequestro preventivo nei confronti di Pasin Luciano e Pasin Marinella" conclude la domanda chiedendo il sequestro diretto e per equivalente nei confronti del solo indagato".
Al riguardo gli autori degli articoli e il Direttore che dovrebbe vigilare la correttezza delle notizie pubblicate, prima di ledere la reputazione della sottoscritta professionista avrebbero dovuto verificare il suo coinvolgimento nella commissione del reato contestato e appurare, ad es., se ne fosse seguita una condanna in concorso. Infatti all'ipotesi di mio coinvolgimento, formulata dalla Procura e quindi riportata nel capo di imputazione, ha fatto seguito la fase dibattimentale e quindi pubblica del processo, ma il Vs. giornale nemmeno si è premurato di verificarne l'esito con specifico riferimento alla mia persona, oltre ad aver riportato la notizia della condanna dell'imputato ben oltre il principio di verità e continenza.
Secondo quanto ricostruito dal GUP, la sottoscritta non si è occupata della gestione del patrimonio della persona offesa e non ha collaborato con il padre nello svolgimento di tale funzione. Aggiungo che non vi è stato alcun risarcimento a favore dello Stato in quanto non è stato identificato come persona offesa; e infatti alcun danno è stato ad esso arrecato. E questa è un'altra circostanza che non corrisponde a verità.
Avv. Marinella Pasin