Emergenza Coronavirus

Decreto legge Coronavirus, le nuove disposizioni fino al 3 aprile

Tutte le indicazioni per le attività scolastiche fino al 15 marzo

Decreto legge Coronavirus, le nuove disposizioni fino al 3 aprile
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Decreto legge Coronavirus, ecco le nuove disposizioni per scuola e attività.

Decreto legge Coronavirus, le nuove disposizioni fino al 3 aprile

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri reso noto ieri, 4 marzo 2020 e in vigore da oggi, giovedì 5 marzo 2020, indica nello specifico le nuove misure disposte dal Governo.

Fino al 15 marzo 2020 sono sospesi, in tutta Italia, i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. I dirigenti scolastici attivano, ove possibile e per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.

Le indicazioni fino a inizio aprile

Il decreto indica che, fino al 3 aprile 2020:

a) sono sospese le manifestazioni e gli eventi di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

b) sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito, lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico;

c) sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

d) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso;

e) l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA) e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura;

f) è agevolata la modalità di lavoro agile;

g) è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con stati di immunodepressione, di evitare di uscire dalla propria abitazione fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

h) sono confermate le altre misure e raccomandazioni già previste nei precedenti decreti e, in particolare, per la Regione del Veneto, quanto disposto dall’art. 2 del DPCM 1 marzo 2020.

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